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I nostri onorari sono calcolati in funzione dei Parametri Forensi DM 55/2014 oppure in base al tempo impiegato secondo la tariffa oraria degli avvocati incaricati.

Per attività specifiche, lo Studio può proporre un budget forfettario.

Per le pratiche giudiziali, è generalmente proposto un onorario fisso, suddiviso in fasi, da versarsi in acconti nel corso di svolgimento della procedura, oltre ad un onorario sui risultati, calcolato sul guadagno ottenuto o sul rischio evitato.

I nostri onorari, soggetti ad IVA, sono fatturati periodicamente.

Lo Studio propone anche formule di abbonamento (forfait mensile in base al livello di prestazioni previste) ( contattateci ).

Fasi del procedimento

Per maggior comodità riportiamo qui di seguito l'elenco delle principali attività riconducibili alle diverse "fasi" come indicato nell' art. 4, comma 5 del decreto 55/2014.

Studio della controversia

L'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

Fase introduttiva del giudizio

Gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

Fase istruttoria

Le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private.
Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte.
La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

Fase decisionale

Le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
Il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase seguente.

Fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo

La disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti.

Fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo

Ogni attività del procedimento stesso non compresa nella fase precedente, quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

Determinazione del Valore della pratica

Riportiamo qui di seguito i criteri di legge per la corretta individuazione del riferimento per la determinazione del compenso dovuto per l'attività forense.

Cause di Valore Indeterminabile:
Il decreto ministeriale stabilisce, all' art. 5, comma 6, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
E' appena il caso di precisare però che, in base alle tabelle del decreto, questo range di valori comprende in realtà due fasce tariffarie distinte (da 26.000 a 52.000 e da 52.000 a 260.000).
Per questo motivo abbiamo previsto 3 nuovi scaglioni di riferimento:

  • - Valore indeterminabile - complessità bassa (da 26.000 a 52.000)
    - Valore indeterminabile - complessità alta (da 52.000 a 260.000)
    - Valore indeterminabile - complessità media (media aritmetica delle fasce precedenti)

    NOTA: la possibilità di selezionare una fascia intermedia non è prevista nel decreto ma è stata introdotta per agevolare la compilazione del prospetto.

    Per le cause di valore indeterminabile che risultino di particolare importanza per numero e complessità delle questioni trattate nonché per la rilevanza dei risultati ottenibili, il valore di riferimento si considera entro lo scaglione fino a € 520.000.

1. Nella liquidazione dei compensi stragiudiziali il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell’affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.
2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.
3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.
5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
6. Qualora il valore effettivo dell’affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.
7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell’affare stesso. Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

 

Per approfondimenti: Compensi Professionali - Vademecum per Avvocati Edizione 2018.pdf

 

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