La Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, con sentenza 4 marzo 2021, n. 712,afferma che lo speciale potere sanzionatorio accordato dal Dlgs n. 28 del 2010 al giudice, a fronte della diserzione dell'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano poi costituiti in giudizio, è un potere officioso il quale deve essere esercitato obbligatoriamente in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma, cioè della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.